da Kit Carson » domenica 11 gennaio 2009, 15:54
Premesso che come sottolinea Liuke e come ho anche scritto nei posts precedenti nella Legge, nel CDS e nei Regolamenti di attuazione c'è una NETTA DISTINZIONE tra auto d'epoca e auto di interesse storico, io nei miei posts ho cercato di porre l'attenzione alla seconda categoria che appunto interessa le Fiat Panda costruite entro il 31 dic. 1989, non ho omesso di illustrare limiti alla circolazione per questa seconda categoria perchè non ne esistono, a parte quanto previsto dall'Art.60 CDS al comma 5, ossia quelli già elencati ieri (consiglierei al collega avvocato delle Assicurazioni dove Sauro è un prezioso cliente di riguardarsi per bene gli articoli[font color="red"]*[/font id="red"], capirà meglio l'argomento e potrà fornire ai suoi clienti notizie più corrette).
Il pensiero di Sauro è abbastanza chiaro, riconosce la storicità nel senso più intimo della parola solo per quelle vetture appartenute davvero ad' una epoca epica per il motorismo, questo è comprensibilissimo e anche condivisibile, è pur vero però che un giorno anche se ora appare lontano le auto dell'epoca industriale arriveranno a rappresentare anch'essi la storia di una nazione, con la stessa dignità di quelle che l'hanno precedute. Le agevolazioni sono nate appunto per garantire che anche quei modelli che oggi sono solo obsoleti un giorno tornino ad attirare sguardi ed emozioni. Sauro ha ragione oggi una Panda è solo un ferrovecchio, ma bisogna dare ragione anche a Carlo, una panda a 1600 euro l'anno non la conserverà mai nessuno!
Le agevolazioni fiscali (così come anche il potere contributivo dei cittadini) vengono poste in essere cercando di inseguire un principio di equità, purtroppo sembra proprio che concetti quali equità, giustizia e tanti altri siano pura utopia, senza contare che le leggi sono partorite da menti umane e quindi fallibili. il resto lo fa lo stesso cittadino, quando si iscrive al registro storico e quando compila la dichiarazione dei redditi, e anche quando va a votare! (ma quì e meglio cambiare discorso).
Se ad oggi in effetti le agevolazioni continuano ad essere sfruttate dai soliti furbi non possiamo farci niente, la legge quando è nata non aspirava a questo, ma è anche vero che grazie a queste agevolazioni si è garantita la sopravvivenza per molti altri esemplari, molti dei quali si trova proprio in mano a gente semplice, cioè i "collezionisti" più bisognosi di sconti. Vi garantisco che i ricchi collezionano le grosse sportive e le auto appartenute a nomi prestigiosi, non la ex 600 del falegname del paese.
[font color="red"]*[/font id="red"] PEr l'avvocato:
-Art.60 CDS comma 1: Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
-Art.60 CDS comma 2: Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
-Art. 60 CDS comma 3: la circolazione dei veicoli d'epoca può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
Il trasferimento di proprietà degli stessi veicoli d'epoca deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
-La commissione lavori pubblici nella 459° seduta del 18 maggio 2005 ha modificato la precedente definizione (legge 285 art.60 cds) precisando che sono veicoli di interesse storico tutti i veicoli con trentanni di vetustà calcolati dall’anno di costruzione . Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall’automobil club d’Italia per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent’anni dalla data di costruzione.