da Attilio » sabato 3 aprile 2021, 21:05
Legge regionale piemonte articolo 11
Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
[2] Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 3 >< 3 4+>e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. <+4
5=>3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma. <=5
6=>4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire 7+>previo parere vincolante della Regione <+7 il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
8-><-8 <=6
[5] E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 9 >< 9
10=>5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). <=10
11=>6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti. <=11
[7] L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate
Fiat Panda 4x4 141 1985 Rossa
Fiat Panda 4x4 141 1993 trekking Bianca
Fiat Panda 4x4 169 2005 Gialla